In sintesi
Per applicare le decurtazioni ex DCA 17/2014 l'ASL deve provare in concreto lo sforamento, con numero e codici delle prestazioni; non bastano i report aggregati SoReSa né la richiesta unilaterale di nota di credito. Confermato a favore di una casa di cura accreditata campana assistita dallo Studio (nota di credito da € 171.191 evitata).
Per applicare le decurtazioni ex DCA 17/2014 a una struttura privata accreditata l'ASL deve dimostrare in concreto lo sforamento delle soglie, indicando il numero e i codici delle prestazioni eccedenti. Non bastano i report aggregati estratti dal software regionale SoReSa, né la richiesta unilaterale di nota di credito. Confermato in appello, e quindi definitivo, il saldo 2017 di € 171.191,61 dovuto alla casa di cura assistita dallo Studio.
Il caso
Lo Studio ha assistito una casa di cura privata accreditata campana nel recupero del saldo per le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate nel 2017. L'azienda sanitaria locale aveva chiesto al Centro di emettere una nota di credito di € 171.191,61, sostenendo l'avvenuto "sforamento" del numero massimo di ricoveri ad alto rischio di non appropriatezza previsti dal DCA n. 17/2014. La casa di cura aveva contestato l'asserito sforamento e, pagato solo parzialmente il saldo, agiva in giudizio per ottenere il residuo.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza del settembre 2019, aveva accolto la domanda della casa di cura. L'ASL appellava la decisione lamentando, tra l'altro, l'errata applicazione del principio di vicinanza della prova.
Il principio affermato
La Corte d'Appello di Napoli ha rigettato integralmente l'appello dell'ASL e affermato alcuni principi di portata generale per il contenzioso sanitario:
- L'onere della prova grava sull'ASL. Chi eccepisce un fatto estintivo o impeditivo del credito (lo sforamento dei tetti) deve provarlo. La regola dell'art. 2697 c.c. non è derogata dal principio di vicinanza della prova: anche se i dati sono immessi nel sistema regionale dal Centro, è l'ASL — nel suo ruolo di controllo — a poter (e dover) ricavare dal database tutta la documentazione utile a provare lo sforamento.
- I report SoReSa aggregati non sono prova. Una stampa che indica solo, per ciascun raggruppamento omogeneo (DRG), il "valore tariffario", il "valore ricalcolato" e l'"abbattimento", senza specificare il numero e i codici delle prestazioni in esubero, non consente alcuna verifica giudiziale. È prova solo di quanto in essa riportato, non dei presupposti di calcolo.
- La nota di credito è atto unilaterale dell'ASL. Non può sostituire la prova del fatto controverso (Cass. 7475/2024; Cass. 5523/2018 in tema di dati estratti da sistemi informatici).
- Il rito sommario ex art. 702 bis è a cognizione piena: l'ASL non può ottenere il mutamento del rito solo eccependo la "complessità" dell'istruttoria, se non indica concretamente quali mezzi istruttori siano necessari.
L'esito
La Corte d'Appello ha confermato integralmente l'ordinanza di primo grado, ribadendo la condanna dell'ASL al pagamento di € 171.191,61 a titolo di saldo per le prestazioni 2017. Spese del grado d'appello a carico dell'ASL.
Considerazioni pratiche
Per le strutture accreditate, il messaggio operativo è semplice: non accettare passivamente le note di credito imposte dall'ASL "a saldo" senza un rendiconto dettagliato. Se la richiesta non specifica il numero e la tipologia delle prestazioni considerate in esubero, è il primo segnale di una decurtazione difficilmente sostenibile in giudizio.
Su un piano di strategia processuale, la sentenza conferma che il rito ex art. 702 bis (oggi sostituito dal procedimento semplificato ex art. 281 decies c.p.c.) è lo strumento più efficiente per il contenzioso saldo annuale ASL/struttura: tempi rapidi, contraddittorio pieno, prova essenzialmente documentale.
Domande frequenti
Su chi grava l'onere di provare lo sforamento dei tetti di spesa?
Sull'ASL. Chi eccepisce un fatto estintivo o impeditivo del credito (lo sforamento dei tetti) deve provarlo ex art. 2697 c.c.; la regola non è derogata dal principio di vicinanza della prova.
I report SoReSa aggregati sono sufficienti a provare lo sforamento?
No. Una stampa che indica solo, per ciascun DRG, valore tariffario, valore ricalcolato e abbattimento, senza specificare numero e codici delle prestazioni in esubero, non consente alcuna verifica giudiziale: è prova solo di quanto riportato, non dei presupposti di calcolo.
La nota di credito richiesta dall'ASL prova di per sé lo sforamento?
No. La nota di credito è un atto unilaterale dell'ASL e non può sostituire la prova del fatto controverso (Cass. 7475/2024; Cass. 5523/2018 sui dati estratti da sistemi informatici).
Cosa dovrebbe fare la struttura accreditata di fronte a una nota di credito imposta "a saldo"?
Non accettarla passivamente senza un rendiconto dettagliato. Se la richiesta non specifica numero e tipologia delle prestazioni considerate in esubero, è il primo segnale di una decurtazione difficilmente sostenibile in giudizio.
L'ASL può ottenere il mutamento del rito sommario solo invocando la complessità dell'istruttoria?
No. Il rito ex art. 702 bis c.p.c. è a cognizione piena: l'ASL non può ottenere il mutamento del rito eccependo la sola "complessità", se non indica concretamente quali mezzi istruttori siano necessari.
Documento allegato
Estratto sentenza
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