In sintesi

L'intermediario finanziario che non informa adeguatamente il cliente sui rischi dell'investimento risponde contrattualmente. Lo ha affermato la Corte di Cassazione (sent. n. 10640/2016): le formule di stile che richiamano genericamente "il rischio tipico" non bastano, ed è l'intermediario a dover provare di aver adempiuto all'obbligo informativo. La violazione apre la strada alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno.

L'intermediario finanziario che non adempie all'obbligo di informazione nei confronti del cliente sui rischi dell'investimento è responsabile contrattualmente.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza 10640/2016. La pronuncia arriva a conclusione di un contenzioso tra un investitore ed un istituto bancario avente ad oggetto la richiesta di risoluzione di un contratto di acquisto di titoli obbligazionari.

Il principio è chiaro: l'intermediario ha l'onere di allegare l'adempimento dell'obbligo di diligenza e delle previsioni legislative in materia. Sicché formule contrattuali richiamanti sic et simpliciter "il rischio tipico dell'obbligazione emessa da un paese in via di sviluppo" rappresentano indicazioni generiche ed insufficienti ai fini di una completa valutazione del rischio.

La pronuncia si inserisce nel solco di una giurisprudenza che, a partire dalle note "sentenze gemelle" della Cassazione del 2007, ha progressivamente rafforzato la tutela dell'investitore non professionale, imponendo agli intermediari standard informativi puntuali e non meramente formali.

Le conseguenze pratiche per gli investitori sono rilevanti: la responsabilità contrattuale dell'intermediario per inadempimento all'obbligo informativo apre la strada non solo alla risoluzione del contratto ma anche al risarcimento del danno, secondo le ordinarie regole della responsabilità contrattuale.

Domande frequenti

Cosa succede se l'intermediario non informa sui rischi dell'investimento?

Risponde contrattualmente. La Corte di Cassazione (sentenza n. 10640/2016) ha stabilito che l'omessa informazione sui rischi dell'investimento costituisce inadempimento dell'intermediario finanziario.

Chi deve provare che l'informazione è stata data?

L'intermediario. È lui a dover allegare e dimostrare di aver adempiuto all'obbligo di diligenza e alle previsioni di legge in materia di informazione.

Le clausole generiche sul rischio sono sufficienti?

No. Formule che richiamano genericamente "il rischio tipico" dell'investimento sono indicazioni insufficienti per una completa valutazione del rischio da parte del cliente.

Cosa può ottenere l'investitore?

La responsabilità contrattuale dell'intermediario apre la strada non solo alla risoluzione del contratto, ma anche al risarcimento del danno, secondo le ordinarie regole della responsabilità contrattuale.

Questo principio è isolato?

No. Si inserisce nel solco tracciato dalle "sentenze gemelle" della Cassazione del 2007, che hanno progressivamente rafforzato la tutela dell'investitore non professionale con standard informativi puntuali.