In sintesi

La complicanza chirurgica prevedibile ma non evitabile con l'ordinaria diligenza è una causa non imputabile che vince la presunzione di colpa (art. 1218 c.c.; Cass. 35024/2022). In primo grado e in appello lo Studio ha difeso con successo un'azienda sanitaria campana dalla domanda risarcitoria degli eredi di un paziente.

In tema di responsabilità sanitaria, la complicanza chirurgica prevedibile ma non evitabile con l'ordinaria diligenza professionale integra la "causa non imputabile" idonea a vincere la presunzione di colpa ex art. 1218 c.c. (Cass. n. 35024/2022). Sul consenso informato, in caso di violazione, il danneggiato deve allegare il «presunto dissenso» del paziente: senza quella allegazione il danno alla salute non è risarcibile. Sulla base di questi principi, la Corte d'Appello di Napoli ha confermato in difesa la sentenza che aveva assolto l'azienda sanitaria assistita dallo Studio da una pretesa risarcitoria di oltre € 564.000.

Il caso

Lo Studio ha assistito in primo grado e in appello un'azienda sanitaria del territorio campano in un giudizio promosso dagli eredi di un paziente di 83 anni, deceduto pochi giorni dopo un intervento di chirurgia addominale (chiusura di una ciecostomia) per shock settico da peritonite stercoracea conseguente a deiscenza anastomotica.

Gli attori, sulla base di una consulenza tecnica di parte, sostenevano la responsabilità dei sanitari sia per la condotta chirurgica (errata indicazione operatoria, scelta tecnica censurabile, ritardo diagnostico) sia per la violazione dell'obbligo di consenso informato, chiedendo un risarcimento di € 188.250,00 ciascuno (tre eredi, totale € 564.750,00). Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 2022, aveva rigettato integralmente la domanda; gli eredi proponevano appello.

Il principio affermato

La Corte d'Appello, sulla base degli accertamenti della CTU collegiale, ha condiviso la pronuncia di primo grado e ha sviluppato due principi di assoluto rilievo per il contenzioso da malpractice:

  • Sulla complicanza chirurgica: la mera classificazione clinica di un evento avverso come "complicanza" non è di per sé sufficiente a vincere la presunzione di responsabilità ex art. 1218 c.c. Occorre verificare in concreto se l'evento fosse prevedibile ed evitabile con la diligenza professionale (e dunque ascrivibile a colpa) o prevedibile ma non evitabile (causa non imputabile). Nel caso di specie, la deiscenza dell'anastomosi era una complicanza nota della procedura, manifestatasi peraltro in 7ª giornata postoperatoria — quindi attribuibile a insufficiente vascolarizzazione del tessuto, non a difetto di tecnica. La gestione successiva (diagnosi e reintervento) era stata tempestiva e adeguata.
  • Sul consenso informato: la violazione dell'obbligo informativo ha rilevanza causale diversa a seconda del bene leso. Se è dedotto il danno alla salute, l'incidenza eziologica dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se adeguatamente informato. È onere del danneggiato allegare e provare il «presunto dissenso», ossia che il paziente avrebbe rifiutato l'intervento. In mancanza di tale allegazione e prova specifica, anche presuntiva, non vi è danno risarcibile (Cass. ord. 2471/2020; 9706/2020; 19199/2018).

Nel caso concreto, gli appellanti avevano invocato presunzioni semplici (età avanzata, comorbilità, natura non salva-vita dell'intervento), ma la Corte le ha ritenute insufficienti: la complicanza non era certa, l'intervento era stato prospettato da oltre un anno e finalizzato a migliorare la qualità di vita del paziente. Mancavano gli "elementi precisi e concordanti" richiesti dall'art. 2729 c.c.

L'esito

La Corte d'Appello di Napoli ha rigettato integralmente l'appello, confermando l'assoluzione dell'azienda sanitaria assistita. Spese di lite del grado d'appello compensate tra le parti — in considerazione dei "contrastanti orientamenti giurisprudenziali in tema di consenso informato".

Considerazioni pratiche

La pronuncia è significativa per due ragioni. La prima è la delimitazione rigorosa del concetto di "complicanza" come causa non imputabile: non è una "scusante automatica" — va vagliata caso per caso valutando prevedibilità ed evitabilità con la diligenza professionale (Cass. 35024/2022). Una difesa medica efficace non si limita a invocare la complicanza ma la inquadra tecnicamente.

La seconda è il rigore probatorio sul consenso informato. Per chi assiste il paziente: l'allegazione del "presunto dissenso" è un elemento di causa, va inserito già nell'atto introduttivo. Per chi difende strutture e sanitari: la verifica delle allegazioni attoree sul punto è spesso il varco difensivo decisivo.

Lo Studio assiste con continuità aziende sanitarie pubbliche e strutture private nella gestione del contenzioso da responsabilità sanitaria, in fase stragiudiziale, giudiziale e di mediazione.

Domande frequenti

Basta qualificare un evento avverso come "complicanza" per escludere la responsabilità del sanitario?

No. La mera classificazione clinica come "complicanza" non è di per sé sufficiente a vincere la presunzione di responsabilità ex art. 1218 c.c.: occorre verificare in concreto se l'evento fosse evitabile con la diligenza professionale.

Quando la complicanza costituisce "causa non imputabile" al medico?

Quando è prevedibile ma non evitabile con l'ordinaria diligenza professionale: in tal caso integra la causa non imputabile idonea a vincere la presunzione di colpa ex art. 1218 c.c. (Cass. n. 35024/2022); se è invece prevedibile ed evitabile, è ascrivibile a colpa.

In caso di violazione del consenso informato, cosa deve provare chi chiede il risarcimento del danno alla salute?

Deve allegare e provare il «presunto dissenso», cioè che il paziente, se adeguatamente informato, avrebbe rifiutato l'intervento. In mancanza di tale allegazione e prova specifica, anche presuntiva, non vi è danno alla salute risarcibile (Cass. 2471/2020; 9706/2020; 19199/2018).

Presunzioni come l'età avanzata o le comorbilità bastano a dimostrare il presunto dissenso?

No. Presunzioni semplici come l'età avanzata, le comorbilità o la natura non salva-vita dell'intervento sono di regola insufficienti quando mancano gli "elementi precisi e concordanti" richiesti dall'art. 2729 c.c.

Cosa deve curare chi difende una struttura o un sanitario in un giudizio da malpractice?

Non limitarsi a invocare la complicanza, ma inquadrarla tecnicamente valutando prevedibilità ed evitabilità; e verificare le allegazioni attoree sul consenso informato, spesso il varco difensivo decisivo.

Documento allegato

Estratto sentenza

È disponibile in formato PDF l'estratto della sentenza. I dati identificativi delle parti sono stati oscurati a tutela della riservatezza.

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