In sintesi
Anche gli insegnanti di religione cattolica hanno diritto al risarcimento del danno se il Ministero li mantiene per anni a termine senza bandire i concorsi. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato il Ministero a oltre € 15.000 per una docente assistita dallo Studio, con diciotto anni di supplenze (2004/2005-2022/2023).
Anche gli insegnanti di religione cattolica hanno diritto al risarcimento del danno se il Ministero li mantiene per anni a tempo determinato senza bandire i concorsi triennali previsti dalla legge. Lo ha riconosciuto il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, condannando il MIM a corrispondere oltre € 15.000 a una docente assistita dallo Studio.
Il caso
Lo Studio ha assistito una docente di religione cattolica che, in forza dell'idoneità rilasciata dall'Ordinario Diocesano, aveva insegnato per diciotto anni consecutivi alle dipendenze del Ministero. Anno dopo anno, dal 2004/2005 al 2022/2023, sempre con contratti annuali dal 1° settembre al 31 agosto, sempre su posti vacanti dell'organico di diritto, spesso negli stessi istituti.
Una situazione comune a migliaia di insegnanti di religione in tutta Italia: il Ministero, dopo aver bandito un solo concorso nel 2004 (in attuazione della L. 186/2003), ha lasciato passare vent'anni prima di indirne un altro nel 2024, mantenendo nel frattempo i docenti in un precariato perenne attraverso il rinnovo continuo dei contratti a termine.
Il principio affermato dal giudice
Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE e della Cassazione, ha ritenuto abusiva la reiterazione dei contratti a termine oltre il limite delle tre annualità scolastiche:
- Direttiva 1999/70/CE (clausola 5 dell'Accordo quadro): vieta agli Stati membri di utilizzare in modo abusivo una successione di contratti a tempo determinato per soddisfare esigenze stabili e permanenti del datore di lavoro pubblico.
- Idoneità diocesana non è "ragione obiettiva": la Corte di Giustizia (sent. 13 gennaio 2022, C-282/19) ha chiarito che il titolo di idoneità ecclesiastica — rilasciato una sola volta e valido fino a revoca — non giustifica il continuo ricorso a contratti a termine. Le regole anti-abuso valgono anche per gli insegnanti di religione.
- Concorsi triennali mai indetti: l'art. 3, comma 2, della L. 186/2003 obbliga il Ministero a bandire concorsi ogni tre anni. L'inadempimento ventennale di questo obbligo dimostra che le supplenze servivano a coprire un fabbisogno strutturale, non transitorio.
- Cassazione consolidata: in linea con Cass. nn. 18698/2022, 35729/2022, 212/2023 e 11229/2023, oltre tre anni di contratti annuali (consecutivi o anche con interruzioni) scatta il diritto al risarcimento del danno c.d. comunitario.
L'esito
Il Tribunale ha quantificato il risarcimento in 7 mensilità dell'ultima retribuzione percepita, pari a complessivi € 15.269,03 oltre interessi legali, applicando i parametri dell'art. 32, comma 5, della L. 183/2010 (oggi art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015). La somma è stata determinata tenendo conto del numero dei contratti reiterati e della consistenza variabile delle cattedre (in alcuni anni cattedra piena, in altri spezzoni orari).
Il giudice ha invece escluso — come da orientamento ormai pacifico per il pubblico impiego — la trasformazione del rapporto in tempo indeterminato: il riequilibrio passa attraverso il risarcimento, non attraverso l'immissione in ruolo automatica.
Considerazioni pratiche
La sentenza interessa una platea molto ampia: tutti gli insegnanti di religione cattolica che hanno svolto supplenze annuali per più di tre anni scolastici e che non hanno ancora ottenuto l'immissione in ruolo. Il diritto al risarcimento prescinde dal fatto che il docente sia ancora in servizio o abbia cessato l'attività, e copre sia le ipotesi di continuità sia quelle di servizio frammentato (con annualità intercalate).
L'importo riconosciuto varia in funzione del numero di anni di precariato, della consistenza delle cattedre (cattedra piena, spezzoni orari) e dell'ultima retribuzione percepita: orientativamente, la forbice giurisprudenziale va da 4 a 24 mensilità della retribuzione globale di fatto. Per impostare il ricorso lo Studio richiede i contratti di lavoro degli anni di interesse e gli ultimi cedolini.
Domande frequenti
L'idoneità rilasciata dall'Ordinario Diocesano giustifica i contratti a termine ripetuti?
No. La Corte di Giustizia UE (sent. 13 gennaio 2022, C-282/19) ha chiarito che il titolo di idoneità ecclesiastica, rilasciato una sola volta e valido fino a revoca, non è una ragione obiettiva che legittimi il continuo ricorso ai contratti a termine.
Perché il precariato degli insegnanti di religione viene considerato abusivo?
Perché l'art. 3, comma 2, della L. 186/2003 obbliga il Ministero a bandire concorsi ogni tre anni, ma dopo il concorso del 2004 il successivo è arrivato solo nel 2024. Quell'inadempimento ventennale dimostra che le supplenze coprivano un fabbisogno strutturale, in violazione della clausola 5 della direttiva 1999/70/CE.
Da cosa dipende l'importo del risarcimento?
Dal numero di anni di precariato, dalla consistenza delle cattedre (cattedra piena o spezzoni orari) e dall'ultima retribuzione. La forbice è quella del risarcimento del danno da abuso, da 4 a 24 mensilità dell'ultima retribuzione (art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001, come novellato dal d.l. 131/2024).
Ha diritto anche chi ha smesso di insegnare o ha avuto anni non consecutivi?
Sì. Il diritto al risarcimento prescinde dal fatto che il docente sia ancora in servizio e copre sia la continuità sia il servizio frammentato, con annualità intercalate, purché si superino i tre anni scolastici.
Documento allegato
Estratto sentenza
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