Anche gli insegnanti di religione cattolica precari hanno diritto al risarcimento quando il Ministero li tiene per anni con contratti a termine rinnovati di continuo. Il Tribunale di Monza ha accertato l'abuso e condannato il Ministero a risarcire un docente assistito dallo Studio.

Esito Ricorso accolto Abuso dei contratti a termine accertato
Risarcimento 4,5 mensilità dell'ultima retribuzione, oltre interessi e rivalutazione

In sintesi

Dopo il concorso del 2004 il reclutamento degli insegnanti di religione è rimasto fermo, e quello successivo è arrivato solo nel 2024: nel frattempo migliaia di docenti hanno insegnato con contratti annuali rinnovati senza soluzione di continuità. La Corte di Giustizia UE (sent. C-282/19) e la Cassazione (nn. 18698/2022 e 34741/2023) hanno stabilito che, superate le tre annualità, questo uso dei contratti a termine è un abuso che fa nascere il diritto al risarcimento del danno c.d. comunitario — senza però alcuna immissione in ruolo automatica.

Il Tribunale di Monza ha applicato la regola fissata dal legislatore nel 2024 (art. 12 del d.l. 131/2024, che ha riscritto l'art. 36 del d.lgs. 165/2001): il giudice liquida un'indennità tra 4 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione. Qui la condanna è stata di 4,5 mensilità, oltre interessi e rivalutazione; il Ministero ha provato a far valere la prescrizione, ma è stata respinta, perché per il risarcimento da abuso il termine è decennale. Hai insegnato religione per più di tre anni con contratti a termine? Con ogni probabilità hai diritto anche tu.

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Domande frequenti

Quando la ripetizione dei contratti a termine diventa un abuso?

Quando si superano le tre annualità con contratti annuali rinnovati senza soluzione di continuità. Lo hanno stabilito la Corte di Giustizia UE (sent. C-282/19) e la Cassazione (nn. 18698/2022 e 34741/2023).

Cosa spetta al docente e su quale base si calcola?

Spetta il risarcimento del danno da abuso di contratti a termine, da 4 a 24 mensilità dell'ultima retribuzione (art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001, come novellato dal d.l. 131/2024). Non è invece prevista alcuna immissione in ruolo automatica.

Il Ministero aveva eccepito la prescrizione: come è andata?

L'eccezione di prescrizione va di regola respinta. Per il risarcimento del danno da abuso il termine di prescrizione è decennale, sicché la pretesa del docente in genere non risulta prescritta.

Vincere il ricorso significa essere assunti a tempo indeterminato?

No. Il diritto che nasce dall'abuso è al risarcimento del danno, non all'immissione in ruolo: la stabilizzazione automatica del rapporto è esclusa.

Documento allegato

Estratto sentenza

È disponibile in formato PDF l'estratto della sentenza. I dati identificativi delle parti sono stati oscurati a tutela della riservatezza.

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