In sintesi

Per il ritardato pagamento dell'ASL alle farmacie convenzionate per i farmaci del SSN si applica la disciplina speciale del d.P.R. 371/1998: gli interessi spettano al tasso legale, non a quello più alto delle transazioni commerciali. Principio affermato in un'opposizione a decreto ingiuntivo per una farmacia convenzionata campana assistita dallo Studio.

Per il ritardato pagamento dell'ASL alle farmacie convenzionate per la fornitura di farmaci agli assistiti del SSN si applica una disciplina speciale, quella del d.P.R. 371/1998: gli interessi spettano al tasso legale e non a quello (più elevato) delle transazioni commerciali ex d.lgs. 231/2002. Lo ha confermato il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in una pronuncia che recepisce l'orientamento ormai consolidato della Cassazione (n. 3968/2019).

Il caso

Lo Studio Legale Iodice ha assistito una farmacia convenzionata campana in opposizione a decreto ingiuntivo. L'azienda sanitaria locale aveva impugnato un decreto da oltre € 200.000,00 ottenuto dalla farmacia per il saldo delle ricette del SSN dell'ultimo trimestre 2016, sostenendo di aver già provveduto al pagamento e contestando il tasso degli interessi applicato.

Il principio affermato

Il giudice ha confermato che la materia degli interessi di mora dovuti dall'ASL alla farmacia convenzionata è regolata in via esclusiva dall'art. 8, comma 5, del d.P.R. 371/1998 (Accordo Collettivo Nazionale SSN–Farmacie), tuttora in vigore in forza della proroga prevista dall'art. 18 comma 2. La disposizione stabilisce che, in caso di ritardato pagamento, «al farmacista non potranno essere riconosciuti interessi superiori a quelli legali».

La regola generale del d.lgs. 231/2002 sulle transazioni commerciali, che fissa interessi notevolmente più alti, non si applica in questa materia. La Cassazione (sent. n. 3968/2019, ripresa dalla pronuncia) ha chiarito che la disciplina del 231/2002 ha natura dispositiva e cede il passo all'Accordo Nazionale, qualificato come fonte normativa speciale e autosufficiente.

L'esito

Pur essendo intervenuto il pagamento della sorta capitale prima del deposito del ricorso monitorio, il Tribunale ha comunque condannato l'ASL al pagamento degli interessi al tasso legale sulle somme corrisposte in ritardo, dalla data di proposizione della domanda al saldo. Le spese di lite sono state compensate.

Considerazioni pratiche

Per le farmacie convenzionate è importante avere chiarezza sul regime applicabile: il ritardo nei pagamenti del SSN — spesso strutturale — non resta privo di tutela, ma la pretesa va calibrata sul tasso legale, non su quello commerciale. Una domanda formulata in termini errati (es. invocando il 231/2002) rischia di esporre il farmacista a una sostanziale soccombenza sulla parte accessoria del credito, con conseguenze sulle spese di giudizio.

Lo Studio offre alle farmacie e alle altre strutture convenzionate consulenza specifica sul recupero crediti SSN: dalla quantificazione corretta degli interessi alla scelta dello strumento processuale più idoneo (decreto ingiuntivo, ricorso ex art. 281 decies c.p.c., opposizione, transazione assistita).

Domande frequenti

Quali interessi spettano alla farmacia convenzionata per il ritardato pagamento dell'ASL?

Gli interessi al tasso legale, non a quello più elevato delle transazioni commerciali. Al ritardato pagamento del SSN per la fornitura di farmaci si applica la disciplina speciale del d.P.R. 371/1998.

Perché alle farmacie convenzionate non si applica il d.lgs. 231/2002?

Perché la materia è regolata in via esclusiva dall'art. 8, comma 5, del d.P.R. 371/1998 (Accordo Collettivo Nazionale SSN-Farmacie): la disciplina del 231/2002 ha natura dispositiva e cede il passo all'Accordo Nazionale, fonte speciale e autosufficiente (Cass. n. 3968/2019).

Cosa prevede esattamente il d.P.R. 371/1998 sugli interessi al farmacista?

L'art. 8, comma 5, stabilisce che, in caso di ritardato pagamento, «al farmacista non potranno essere riconosciuti interessi superiori a quelli legali». La norma è tuttora in vigore in forza della proroga prevista dall'art. 18, comma 2.

Che rischio corre la farmacia se chiede gli interessi invocando il d.lgs. 231/2002?

Una domanda formulata in termini errati rischia di esporre il farmacista a una sostanziale soccombenza sulla parte accessoria del credito, con conseguenze sulle spese di giudizio. La pretesa va calibrata sul tasso legale.

Se l'ASL paga la sorte capitale prima del giudizio, la farmacia perde gli interessi da ritardo?

No. Anche quando l'ASL paga la sorte capitale prima del deposito del ricorso monitorio, restano dovuti gli interessi al tasso legale sulle somme corrisposte in ritardo, che possono essere fatti valere autonomamente.

Documento allegato

Estratto sentenza

È disponibile in formato PDF l'estratto della sentenza. I dati identificativi delle parti sono stati oscurati a tutela della riservatezza.

Leggi la sentenza

← Torna alle news