In sintesi
Quando l'accreditamento tra ASL e struttura privata prevede interessi di mora convenzionali crescenti col ritardo, quella clausola prevale sulla disciplina generale del d.lgs. 231/2002. La Corte d'Appello di Napoli ha riconosciuto a una casa di cura accreditata, assistita dallo Studio, gli interessi convenzionali sul saldo pagato in ritardo dall'azienda sanitaria locale.
Quando il contratto di accreditamento tra ASL e struttura privata stabilisce un meccanismo di interessi di mora "convenzionali" — con maggiorazione crescente legata alla durata del ritardo — quella clausola prevale sulla disciplina generale del d.lgs. 231/2002. Sentenza definitiva (post-Cassazione) della Corte d'Appello di Napoli: alla casa di cura privata assistita dallo Studio spettano gli interessi convenzionali maggiorati fino a 8 punti sopra il tasso del 231/2002 sul saldo delle prestazioni 2014 di € 559.547,00.
Il caso
Lo Studio assiste una casa di cura privata accreditata nei rapporti con l'azienda sanitaria locale. Per le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate nel 2014, l'ASL aveva pagato il saldo (€ 559.547,00) solo dopo l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del marzo 2018. Sul saldo, però, il Tribunale aveva riconosciuto solo gli interessi base ex d.lgs. 231/2002, omettendo di pronunciarsi sull'appello incidentale della struttura che chiedeva l'applicazione del meccanismo "convenzionale" più favorevole previsto dall'art. 6 del contratto. La Corte d'Appello, nel primo grado di impugnazione, aveva confermato l'ordinanza ma aveva a sua volta omesso di decidere sull'appello incidentale.
La Cassazione (ord. 25924/2024) ha quindi annullato la pronuncia per omessa pronuncia e rinviato la causa alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione, ora chiamata a decidere sulla sola questione degli interessi.
Il principio affermato
La Corte d'Appello, nel giudizio di rinvio, ha riconosciuto pienamente la clausola contrattuale, che prevede:
- interessi al tasso ex art. 5 del d.lgs. 231/2002 maggiorato di 2 punti percentuali per i primi due mesi di ritardo;
- +4 punti per i successivi due mesi;
- +6 punti per ulteriori due mesi;
- +8 punti dall'inizio del settimo mese di ritardo.
Il punto teorico è chiaro: la disciplina del d.lgs. 231/2002 ha natura dispositiva; le parti possono pattuire interessi più favorevoli al creditore, e quella pattuizione prevale. La Corte ha respinto le obiezioni dell'ASL sull'applicabilità del 231/2002, definendole "palesemente infondate" alla luce della giurisprudenza ormai consolidata di Cassazione e Corte d'Appello.
L'esito
La Corte d'Appello ha condannato l'ASL a pagare alla casa di cura, oltre alla sorta capitale di € 559.547,00 (già definitivamente liquidata), gli interessi convenzionali progressivi sugli acconti e sul saldo pagati in ritardo, calcolati secondo il meccanismo del contratto. Spese di lite di tutti i gradi del giudizio integralmente a carico dell'ASL.
Considerazioni pratiche
Per le strutture private accreditate, è cruciale che i contratti annuali con l'ASL contengano clausole espresse sugli interessi di mora: in caso di ritardo, la differenza tra il tasso 231/2002 puro (nel primo semestre 2025 intorno al 12%) e quello maggiorato (che può arrivare a +8%) significa decine di migliaia di euro su importi di qualche centinaio di migliaia. Il contratto va negoziato, non solo "firmato" sulla bozza ASL.
Sul piano processuale, la pronuncia è interessante anche per la tecnica utilizzata: l'omessa pronuncia su un capo della domanda è motivo di ricorso per cassazione ex art. 363 bis c.p.c. e consente di "riaprire" un giudizio che sembrava chiuso, recuperando la pretesa accessoria. Una valutazione attenta delle motivazioni di una sentenza vinta solo "in parte" può ancora fare la differenza.
Domande frequenti
Se il contratto di accreditamento prevede interessi di mora convenzionali, prevalgono sul d.lgs. 231/2002?
Sì. La disciplina del d.lgs. 231/2002 ha natura dispositiva: le parti possono pattuire interessi più favorevoli al creditore, e quella pattuizione prevale sulla disciplina generale.
Come funziona la maggiorazione progressiva degli interessi convenzionali riconosciuta nel caso?
Una clausola di questo tipo àncora il saggio a quello ex art. 5 del d.lgs. 231/2002 e lo maggiora in modo progressivo con il protrarsi del ritardo: ad esempio 2 punti per i primi due mesi, +4 per i due successivi, +6 per ulteriori due e +8 punti dall'inizio del settimo mese di ritardo.
Perché per una struttura accreditata conta avere clausole espresse sugli interessi di mora nel contratto ASL?
Perché in caso di ritardo la differenza tra il tasso 231/2002 puro e quello maggiorato fino a +8 punti può valere decine di migliaia di euro su importi di qualche centinaio di migliaia. Il contratto va negoziato, non solo firmato sulla bozza ASL.
Cosa accade se il giudice omette di pronunciarsi su un capo della domanda, come l'appello incidentale sugli interessi?
L'omessa pronuncia è motivo di ricorso per cassazione ex art. 363 bis c.p.c. e consente di "riaprire" un giudizio che sembrava chiuso: la Cassazione (ord. 25924/2024) ha annullato la pronuncia per omessa pronuncia, con rinvio al giudice d'appello.
Le obiezioni dell'ASL sull'applicabilità del d.lgs. 231/2002 hanno avuto seguito?
No. Obiezioni di questo tenore sono, alla luce della giurisprudenza consolidata, «palesemente infondate»: la disciplina del d.lgs. 231/2002 ha natura dispositiva e cede alle clausole convenzionali più favorevoli al creditore, con riconoscimento degli interessi convenzionali progressivi sul saldo delle prestazioni.
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