In sintesi

L'indennità per ferie non godute spetta anche per le supplenze al 30 giugno, e annualità non consecutive si possono unire in un solo ricorso; non c'è però alcun automatismo, l'importo va calcolato e provato caso per caso. Al Tribunale di Napoli una docente assistita dallo Studio ha ottenuto € 5.886 per tre anni di supplenze.

Hai fatto qualche anno di supplenza al 30 giugno e non ti hanno mai fatto prendere le ferie? Anche annualità non consecutive si possono unire in un unico ricorso, ma non c'è alcun automatismo: l'importo va calcolato e provato caso per caso. Tribunale di Napoli, maggio 2026: per tre anni di supplenze sono stati riconosciuti € 5.886,38 più interessi.

Indennità riconosciuta € 5.886,38 per 88,53 giorni di ferie non godute
Periodo riconosciuto 3 anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023 (non consecutivi)

Il caso

Una docente assistita dallo Studio aveva svolto tre anni scolastici di supplenza con contratto fino al termine delle attività didattiche (30 giugno): due in successione (2021/22 e 2022/23) e uno più risalente (2019/20). Su ognuno di quegli anni aveva maturato tra i 22 e i 25 giorni di ferie, ma solo 6 le erano state effettivamente concesse a domanda. Per tutto il resto: niente fruizione, niente avviso scritto dal dirigente, niente monetizzazione in busta paga.

L'esito

Il Tribunale di Napoli ha condannato il Ministero a pagare € 5.886,38 per 88,53 giorni di ferie non godute, oltre interessi legali dalla maturazione del credito. È l'importo riconosciuto in questo specifico caso, calcolato sui giorni effettivamente maturati e non goduti nei tre anni scolastici: non esiste una cifra fissa per ogni anno, perché l'indennità dipende dai giorni di ferie residui e dalla retribuzione di ciascuna annualità, da provare caso per caso.

La motivazione si appoggia alla Cassazione n. 16715/2024, che ha messo un punto fermo: il docente a termine non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo tra il termine delle lezioni e il 30 giugno. Se il dirigente non lo invita formalmente a godere delle ferie, avvertendolo che altrimenti le perde, l'indennità sostitutiva spetta per intero.

Cosa significa per te

Se hai fatto supplenze al 30 giugno, tre punti pratici:

  • Non serve che gli anni siano consecutivi. Si possono unire in un solo ricorso anche annualità lontane fra loro: in questo caso il 2019/20 e poi un salto di un anno scolastico, senza che ciò abbia indebolito la pretesa.
  • L'onere della prova è del Ministero. Se la scuola non ti ha mai mandato un avviso scritto chiedendoti di fare le ferie entro una data precisa, con l'avvertimento che altrimenti le avresti perse, le ferie vanno monetizzate. La Cassazione 16715/2024 è chiarissima.
  • La prescrizione è decennale. Puoi recuperare le ferie non godute fino a 10 anni indietro (Cass. n. 3021/2020). Nel 2026 sei ancora in tempo per gli anni scolastici dal 2016 in poi.

Lo Studio si occupa dei conteggi a partire dai contratti di supplenza e dalle buste paga. Non serve avere tutto in ordine.

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Domande frequenti

Le supplenze con contratto fino al 30 giugno danno diritto all'indennità per le ferie?

Sì. Il docente a termine non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo tra il termine delle lezioni e il 30 giugno (Cass. n. 16715/2024). Se il dirigente non lo invita formalmente a goderle, l'indennità sostitutiva spetta.

C'è un importo garantito per ogni anno di supplenza?

No, non esiste alcun automatismo. L'importo va calcolato e provato caso per caso, perché dipende dai giorni di ferie residui e dalla retribuzione di ciascuna annualità.

Posso unire in un ricorso anni scolastici non consecutivi?

Sì. Anche annualità non consecutive si possono unire in un solo ricorso: l'eventuale salto di uno o più anni scolastici non indebolisce la pretesa.

Chi deve provare che le ferie potevano essere godute?

Il Ministero. Se la scuola non ti ha mai inviato un avviso scritto chiedendoti di fruire le ferie entro una data precisa, con l'avvertimento che altrimenti le avresti perse, le ferie vanno monetizzate (Cass. n. 16715/2024).

Nel 2026 sono ancora in tempo per gli anni più vecchi?

La prescrizione è decennale (Cass. n. 3021/2020): nel 2026 sei ancora in tempo per gli anni scolastici dal 2016 in poi.

Documento allegato

Estratto sentenza

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