In sintesi
Le decurtazioni operate dalle ASL campane sulle prestazioni 2018 in base al DCA 17/2014 sono illegittime: per il primo quadrimestre 2018 quei parametri erano stati sospesi dalla Regione. Una casa di cura accreditata campana, assistita dallo Studio, ha recuperato € 102.645 dall'azienda sanitaria locale.
Le decurtazioni operate dalle ASL della Campania sulle prestazioni sanitarie 2018 in base ai parametri del DCA n. 17/2014 sono illegittime: per il I quadrimestre 2018 quei parametri erano stati espressamente sospesi dalla Regione Campania, sicché la nota di credito imposta dall'ASL alla struttura privata non aveva fondamento. Risultato per la casa di cura assistita dallo Studio: € 102.645,27 di saldo recuperati, oltre interessi convenzionali.
Il caso
Lo Studio Legale Iodice ha assistito una casa di cura privata accreditata campana. L'azienda sanitaria locale aveva imposto, per le prestazioni ospedaliere erogate nel 2018, una nota di credito di € 102.645,27 sostenendo lo "sforamento" delle soglie di ammissibilità previste dal Decreto Commissariale n. 17/2014 e applicando l'abbattimento del 30% sui ricoveri considerati in esubero. La nota era stata emessa al solo fine di sbloccare il pagamento del residuo: in giudizio si chiedeva l'accertamento della sua illegittimità e la condanna dell'ASL al pagamento del saldo non corrisposto.
Il principio affermato
Il Tribunale ha respinto tutte le eccezioni preliminari sollevate dall'ASL e ha accolto la domanda nel merito sulla base di un'osservazione lineare quanto decisiva:
- Giurisdizione del giudice ordinario. La controversia sui corrispettivi delle prestazioni rese in regime di accreditamento spetta al GO, perché non investe l'esercizio di poteri discrezionali della PA ma il pagamento di un diritto soggettivo di natura privatistica (Cass. SS.UU. 29536/2008; SS.UU. 26200/2019).
- Prescrizione decennale, non quinquennale. Le prestazioni della casa di cura non sono periodiche: la periodicità riguarda solo la rendicontazione, non il debito (Cass. 30546/2017).
- Rito ex art. 702 bis c.p.c. ammissibile. Il procedimento sommario è a cognizione piena: la sommarietà riguarda solo l'istruttoria.
- DCA 17/2014 non applicabile nel I quadrimestre 2018. È il punto decisivo: il decreto era originariamente previsto per le prestazioni 2014–2015. Con il decreto n. 4/2018 era stato esteso anche al 2018, ma la Regione Campania aveva sospeso l'applicabilità del decreto 4/2018 (prot. del 26/3/2018) "per approfondire le problematiche applicative". Risultato: alla data del 30/4/2018 i parametri del DCA 17/2014 non erano vigenti.
L'esito
Il Tribunale ha accertato l'illegittimità della decurtazione e ha condannato l'ASL al pagamento di € 102.645,27 a saldo delle prestazioni 2018, oltre interessi al tasso convenzionale previsto dal contratto (art. 5 n. 5) dal 30/4/2019 al soddisfo. Le spese di lite sono state poste integralmente a carico dell'ASL.
Considerazioni pratiche
Il contenzioso tra strutture private accreditate e ASL campane sui tagli ex Piano di Rientro è un terreno tecnico ma fertile: la sequenza dei DCA, le proroghe, le sospensioni regionali e i protocolli applicativi vanno ricostruiti caso per caso, perché ogni annualità ha la propria storia regolamentare. Una decurtazione apparentemente "automatica" non è necessariamente legittima: spesso ha alle spalle un provvedimento sospeso, ritirato o non perfezionato.
Lo Studio segue da anni il contenzioso pagamenti SSN delle strutture private accreditate in Campania, con particolare attenzione alle interrelazioni tra contratto di accreditamento, normativa commissariale e tetti di spesa. La prima valutazione del fascicolo è sempre gratuita.
Domande frequenti
Le decurtazioni operate dalle ASL campane in base al DCA 17/2014 sono sempre legittime?
No. Una decurtazione apparentemente "automatica" non è necessariamente legittima: spesso ha alle spalle un provvedimento sospeso, ritirato o non perfezionato, da ricostruire caso per caso.
Perché il DCA 17/2014 non era applicabile alle prestazioni del primo quadrimestre 2018?
Il decreto era previsto per le prestazioni 2014-2015; con il decreto n. 4/2018 era stato esteso al 2018, ma la Regione Campania aveva sospeso l'applicabilità del decreto 4/2018 (prot. del 26/3/2018). Alla data del 30/4/2018 quei parametri non erano vigenti.
La controversia sui corrispettivi delle prestazioni accreditate va davanti al giudice ordinario o amministrativo?
Al giudice ordinario: non investe l'esercizio di poteri discrezionali della PA, ma il pagamento di un diritto soggettivo di natura privatistica (Cass. SS.UU. 29536/2008; SS.UU. 26200/2019).
In quanto tempo si prescrive il credito della casa di cura verso l'ASL?
In dieci anni. Le prestazioni della casa di cura non sono periodiche: la periodicità riguarda solo la rendicontazione, non il debito, per cui vale la prescrizione decennale e non quella quinquennale (Cass. 30546/2017).
Il rito sommario ex art. 702 bis c.p.c. è adeguato a questo tipo di contenzioso?
Sì. È un procedimento a cognizione piena: la sommarietà riguarda solo l'istruttoria, non le garanzie di accertamento del credito. È dunque adeguato al recupero del saldo dei corrispettivi dovuti dall'ASL, oltre interessi al tasso convenzionale previsto dal contratto.
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Estratto sentenza
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