In sintesi

Al personale sanitario turnista che lavora in una festività infrasettimanale spetta, in alternativa al riposo compensativo, la maggiorazione per lavoro festivo (art. 29, c. 6, CCNL 2016-2018), cumulabile con l'indennità di turno. Riconosciuto a un'infermiera di un'azienda ospedaliera assistita dallo Studio.

Al personale turnista del comparto sanità che presta servizio in una festività infrasettimanale spetta — in alternativa al riposo compensativo — la maggiorazione retributiva prevista per il lavoro straordinario festivo ai sensi dell'art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018 (già art. 9 del CCNL 20.9.2001), pienamente cumulabile con l'indennità di turno di cui all'art. 44 del CCNL 1.9.1995. Il Tribunale di Napoli ha condannato l'Azienda Ospedaliera al pagamento delle maggiorazioni omesse, in linea con il principio affermato dalla Cassazione (sent. n. 20743/2023).

Maggiorazioni riconosciute € 2.392,90 oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo
Misura della maggiorazione 30% – 50% per il lavoro festivo diurno e per quello notturno-festivo

Il caso

Lo Studio Legale Iodice ha assistito un'infermiera dipendente di un'Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale, inquadrata come operatrice professionale e addetta a regime di turno. La ricorrente, nei periodi dedotti in giudizio, aveva prestato servizio in numerose festività infrasettimanali senza mai percepire la maggiorazione economica prevista dall'art. 29, comma 6, del CCNL del Personale del Comparto Sanità 2016-2018, né aver fruito di un corrispondente riposo compensativo.

L'Azienda Ospedaliera, in giudizio, eccepiva la parziale prescrizione del credito e contestava il quantum, sostenendo — in linea con un risalente orientamento dell'ARAN — che alle dipendenti turniste spettasse esclusivamente l'indennità di turno ex art. 44 del CCNL 1.9.1995, con esclusione di ogni ulteriore maggiorazione per il lavoro reso in festività infrasettimanale.

Il principio affermato

Il Tribunale ha accolto integralmente le tesi sostenute dalla ricorrente, ribadendo i seguenti principi:

  • Cumulabilità delle due indennità: l'indennità di turno ex art. 44 del CCNL 1.9.1995 e la maggiorazione per il lavoro festivo infrasettimanale ex art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018 hanno natura ontologicamente diversa e finalità distinte. La prima compensa la maggiore gravosità della prestazione resa secondo il sistema dei turni; la seconda attiene al regime dell'orario e tutela il diritto del lavoratore — turnista e non turnista — a fruire del riposo nelle festività o, in alternativa, a percepire il compenso per lavoro straordinario festivo.
  • Principio di diritto (Cass. n. 20743/2023): «L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo». Il principio è confermato da una pluralità di pronunce della Sezione Lavoro (Cass. nn. 24439/2015; 1505/2021; 6716/2021; 33126/2021; 2006/2022; 23380/2022).
  • Termine di 30 giorni come termine prescrizionale, non decadenziale: la locuzione «da effettuarsi entro 30 giorni» contenuta nell'art. 29, comma 6, del CCNL non introduce una decadenza — istituto di stretta interpretazione che richiede l'univoca enunciazione delle conseguenze pregiudizievoli — bensì un termine rilevante ai soli fini prescrizionali.
  • Modalità di calcolo: la base oraria si ottiene ai sensi dell'art. 34, comma 7, del CCNL 7.4.1999, dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare, dall'indennità integrativa speciale e dal rateo di tredicesima; la maggiorazione è pari al 30% per il lavoro festivo diurno e al 50% per quello festivo notturno.
  • Conferma dalla contrattazione successiva: l'art. 106 del CCNL 2.11.2022 (triennio 2019-2021) ha codificato espressamente la cumulabilità delle indennità, fugando ogni residuo dubbio interpretativo.

L'esito

Il Tribunale, in accoglimento del ricorso, ha condannato l'Azienda Ospedaliera al pagamento di € 2.392,90 a titolo di maggiorazioni omesse per il lavoro festivo infrasettimanale, oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo. L'importo riflette il ricalcolo effettuato al netto della parte del credito caduta in prescrizione quinquennale (anteriore alla messa in mora del dicembre 2024).

Considerazioni pratiche

La sentenza si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, che ha definitivamente chiarito la diversità funzionale dei due trattamenti retributivi e la loro pacifica cumulabilità. La pronuncia è particolarmente significativa per il personale infermieristico e ostetrico (categoria D del Comparto Sanità) inserito in turni continuativi: una platea ampia, spesso indotta a ritenere che l'indennità di turno mensile esaurisca ogni pretesa retributiva legata alla particolare articolazione del servizio.

Sul piano operativo, la decisione conferma due profili di rilievo pratico:

  • la pretesa è soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., che decorre dalla maturazione di ciascuna festività non remunerata; è dunque opportuno attivarsi tempestivamente con una formale messa in mora idonea a interromperla;
  • la base di calcolo della maggiorazione segue il criterio dell'art. 34, comma 7, del CCNL 7.4.1999 (stipendio tabellare + indennità integrativa speciale + rateo di tredicesima diviso 156) e non quello — più ridotto — della retribuzione globale oraria. Quando l'Amministrazione contesta il quantum, è la base di calcolo il vero terreno di confronto.

Lo Studio assiste il personale del comparto Sanità — infermieri, ostetriche, OSS, tecnici sanitari — nel recupero delle differenze retributive maturate negli ultimi cinque anni per le festività infrasettimanali lavorate senza fruizione di riposo compensativo.

Domande frequenti

Al personale sanitario turnista che lavora in una festività infrasettimanale spetta qualcosa oltre l'indennità di turno?

Sì. In alternativa al riposo compensativo spetta la maggiorazione per lavoro festivo ex art. 29, comma 6, del CCNL 2016-2018, pienamente cumulabile con l'indennità di turno ex art. 44 del CCNL 1.9.1995.

Perché le due indennità si cumulano invece di escludersi?

Hanno natura e finalità diverse: l'indennità di turno compensa la maggiore gravosità della prestazione resa secondo il sistema dei turni; la maggiorazione festiva tutela il diritto al riposo nelle festività o, in alternativa, il compenso per lavoro straordinario festivo (Cass. n. 20743/2023).

Come si calcola la maggiorazione per il lavoro festivo infrasettimanale?

La base oraria si ottiene ex art. 34, comma 7, del CCNL 7.4.1999, dividendo per 156 stipendio tabellare, indennità integrativa speciale e rateo di tredicesima. La maggiorazione è del 30% per il lavoro festivo diurno e del 50% per quello festivo notturno.

Il termine di 30 giorni previsto dal CCNL fa perdere il diritto alla maggiorazione?

No. La locuzione «da effettuarsi entro 30 giorni» dell'art. 29, comma 6, non introduce una decadenza (istituto di stretta interpretazione), ma un termine rilevante ai soli fini prescrizionali.

Entro quanto tempo va agito per recuperare le maggiorazioni non percepite?

La pretesa è soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., che decorre dalla maturazione di ciascuna festività non remunerata: è opportuno attivarsi con una formale messa in mora idonea a interromperla.

Documento allegato

Estratto sentenza

È disponibile in formato PDF l'estratto della sentenza. I dati identificativi delle parti sono stati oscurati a tutela della riservatezza.

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