In sintesi

Revocato un decreto ingiuntivo da oltre € 186.000 contro un socio fideiussore. La decisione distingue due piani: la titolarità del credito ceduto in blocco (art. 58 TUB) e la fideiussione disconosciuta, di cui il cessionario non aveva dato prova adeguata. Studio in co-difesa con l'Avv. Antonio Corvino del Foro di Napoli.

La sentenza si muove su due piani che vale la pena tenere distinti. Sul versante della legittimazione, il Tribunale conferma l'indirizzo di legittimità del 2025 (Cass. n. 33966/2025): per provare la titolarità di un credito derivante da cessione in blocco ex art. 58 TUB può bastare l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, se l'indicazione per categorie consente di ricondurvi senza incertezze il rapporto. Sul versante del merito, però, l'opposizione è accolta: la fideiussione posta a fondamento della pretesa, prodotta solo in copia e disconosciuta ai sensi dell'art. 2719 c.c., resta inutilizzabile perché la cessionaria non ha esibito l'originale né attivato la verificazione. Il decreto ingiuntivo per oltre € 186.000 viene revocato.

Decreto opposto € 186.439,88 a carico del socio fideiussore, in forza di garanzia del 2008 su rapporti bancari della società debitrice principale, dichiarata fallita nel 2010
Esito Decreto ingiuntivo revocato opposizione accolta: la fideiussione in copia, disconosciuta ex art. 2719 c.c., è inutilizzabile in mancanza di produzione dell'originale

Il caso

Lo Studio Legale Iodice, in co-difesa con l'Avv. Antonio Corvino del Foro di Napoli, ha assistito un socio fideiussore destinatario di un decreto ingiuntivo per € 186.439,88 oltre interessi e accessori, emesso dal Tribunale di Napoli in favore di una società veicolo di cartolarizzazione (SPV) ai sensi della legge n. 130/1999, asserita cessionaria di crediti già appartenuti a un primario istituto bancario nei confronti di una società a responsabilità limitata, dichiarata fallita nel 2010 e con procedura chiusa nel 2020.

La pretesa monitoria si fondava su una lettera di fideiussione del 2008, rilasciata sino all'importo di € 80.000,00 a garanzia di rapporti contrattuali in essere fra il debitore principale e l'istituto cedente (saldi passivi di conto corrente, finanziamento chirografario, sconto di fatture insolute). A oltre quindici anni di distanza dalla data della garanzia, il credito — transitato da un'operazione di cessione in blocco — veniva azionato dalla cessionaria, per il tramite di un servicer non iscritto all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB.

La difesa ha articolato l'opposizione su tre direttrici autonome: (i) carenza di legittimazione attiva della cessionaria, per insufficienza della prova dell'inclusione del singolo credito nel perimetro della cessione; (ii) carenza di legittimazione sostanziale e processuale del servicer, in quanto non iscritto all'albo 106 TUB; (iii) disconoscimento ex art. 2719 c.c. della copia della lettera di fideiussione, sia quanto a conformità all'originale sia quanto a sottoscrizione del garante.

Il principio (1) — Cessione in blocco e prova della titolarità

Il Tribunale ha disatteso la prima eccezione, allineandosi all'arresto della Suprema Corte del dicembre 2025 (Cass. civ. n. 33966 del 24 dicembre 2025), che ha riordinato sistematicamente la materia. Le coordinate sono le seguenti:

  • il contratto di cessione opera, nei rapporti tra cessionario e contraente ceduto, alla stregua di un mero fatto: la prova dell'inclusione del credito nel perimetro della cessione può essere data con ogni mezzo, anche per presunzioni, traendo argomenti ex art. 116, co. 2, c.p.c. dal comportamento delle parti e operando, altresì, il principio di non contestazione (Cass. n. 33966/2025);
  • l'adempimento pubblicitario di cui all'art. 58 TUB fa di per sé presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, che la cessione vi sia effettivamente stata; in alcune ipotesi, può essere sufficiente anche la sola produzione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ove questa contenga l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco e ciò consenta di individuarli senza incertezze (così, fra le altre, Cass. n. 13289/2024; Cass. n. 20773/2025);
  • il principio di non contestazione muta l'asticella della difesa: non è sufficiente una generica deduzione del difetto di prova, ma occorre una specifica contestazione sul perché — alla luce delle categorie pubblicate — il singolo credito non rientrerebbe nella cessione.

Calate sulla fattispecie, queste coordinate hanno portato il Tribunale a ritenere sufficiente l'avviso pubblicato, che individuava i crediti ceduti in base a un arco temporale ("1° gennaio 1950 — 1° gennaio 2022"), a una tipologia contrattuale ("contratti di finanziamento, ipotecari e chirografari, saldi debitori di conto corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi") e a uno stato del rapporto ("a sofferenza"). In presenza di tali criteri, la difesa dell'opponente non aveva spiegato una contestazione mirata sulle ragioni per le quali quel singolo credito non vi sarebbe rientrato, e la legittimazione attiva della cessionaria è stata riconosciuta.

Il principio (2) — Servicer non iscritto all'albo 106 TUB: nessuna invalidità derivata

Anche la seconda eccezione è stata respinta, in adesione a Cass. n. 7243/2024: l'omessa iscrizione del soggetto incaricato della riscossione nell'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB non si riverbera sul piano civilistico in termini di nullità del mandato, della cessione o degli atti processuali compiuti per la tutela del credito.

Le norme di settore — osserva la Corte — hanno natura amministrativa, sono presidiate dai poteri di vigilanza e sanzionatori della Banca d'Italia e, ove del caso, da norme penali; non vi è ragione di trasferire automaticamente le conseguenze delle condotte difformi dell'operatore sui contratti e sugli atti processuali, sino a travolgerli per invalidità "derivata". Il rilievo della mancata iscrizione resta confinato al rapporto fra l'operatore e l'autorità di vigilanza.

Il principio (3) — Disconoscimento ex art. 2719 c.c. e onere di produrre l'originale

È il passaggio decisivo della sentenza. La difesa aveva disconosciuto, ai sensi dell'art. 2719 c.c., sia la conformità all'originale della copia della lettera di fideiussione, sia la sottoscrizione attribuita al garante (la firma appariva sovrapposta in scansione, evidentemente proveniente da altro foglio). Di fronte a quel disconoscimento, la cessionaria opposta non ha prodotto l'originale, non ha articolato mezzi di prova, non ha proposto istanza di verificazione.

Il Tribunale applica l'orientamento dominante della Cassazione: in caso di disconoscimento della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che intende avvalersi del documento deve produrre l'originale per ottenere la verificazione mediante consulenza tecnica grafologica. In mancanza, può fornire la prova del contenuto del documento con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità; e solo nell'ipotesi — qui non ricorrente — in cui la produzione dell'originale non sia possibile per cause non imputabili alla parte, può essere disposta una CTU sulla copia, con efficacia meramente indiziaria.

La conclusione è netta: il documento è inutilizzabile come prova della provenienza della dichiarazione dal garante, e non vi sono elementi per ritenere aliunde la sussistenza del vincolo fideiussorio. Assorbiti gli ulteriori rilievi, l'opposizione è accolta e il decreto ingiuntivo è revocato.

L'esito

Il Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ha:

  • accolto l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo per € 186.439,88 emesso a carico dell'opponente;
  • disatteso le eccezioni preliminari sulla legittimazione attiva della cessionaria e sulla legittimazione del servicer non iscritto all'albo 106 TUB, in coerenza con gli arresti di legittimità del 2024-2025;
  • ritenuto inutilizzabile, sul merito, la lettera di fideiussione prodotta in copia e disconosciuta ex art. 2719 c.c., in mancanza di produzione dell'originale o di istanza di verificazione.

Considerazioni pratiche

La sentenza è interessante perché tiene insieme — su uno stesso giudizio — i due fronti su cui si gioca tipicamente l'opposizione al recupero dei non-performing loans ceduti in blocco.

Sul fronte della legittimazione, l'orizzonte tracciato da Cass. n. 33966/2025 è ormai consolidato: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso ex art. 58 TUB, se sufficientemente articolata per categorie, costituisce di per sé un indizio grave dell'inclusione del singolo credito, e attiva l'onere di una contestazione specifica da parte del debitore ceduto. La generica eccezione di "difetto di prova" non basta più: occorre indicare, alla luce dei criteri pubblicati, perché quel determinato credito ne resti fuori. Lo stesso vale per la pretesa nullità "derivata" dall'omessa iscrizione del servicer all'albo 106 TUB, ricondotta da Cass. n. 7243/2024 al solo piano dei rapporti con l'autorità di vigilanza.

Sul fronte del merito documentale, la decisione conferma quanto la difesa dell'opponente abbia ancora margini significativi — spesso decisivi — quando il credito venga azionato sulla base di documenti risalenti (qui, una fideiussione del 2008), inevitabilmente passati di mano da un soggetto all'altro nel corso di una serie di cessioni. Il disconoscimento di conformità all'originale ex art. 2719 c.c. e il disconoscimento della sottoscrizione sono strumenti tecnici di grande efficacia, perché spostano sulla parte che produce la copia l'onere di esibire l'originale o di attivare la verificazione: oneri spesso impossibili da assolvere, perché gli originali — quando l'operazione di cessione è remota e plurima — tipicamente non sono più rintracciabili. È un terreno su cui il fideiussore convenuto in monitorio dispone di leve concrete, anche quando le eccezioni di legittimazione si siano già consumate.

Sul piano operativo, la sentenza ricorda che il disconoscimento va proposto in modo chiaro, circostanziato e tempestivo (prima difesa utile), e che è preferibile articolarlo su entrambi i profili (conformità all'originale e autenticità della sottoscrizione) per non lasciare margini interpretativi. La verificazione, di contro, è onere della parte che intende avvalersi della copia: la sua mancata attivazione, unita alla mancata produzione dell'originale, chiude la partita probatoria.

Domande frequenti

Cosa significa che un credito è stato ceduto "in blocco" e come si prova chi ne è titolare?

La cessione in blocco (art. 58 TUB) è il trasferimento in massa di una pluralità di crediti da una banca a un altro soggetto, tipicamente una società veicolo di cartolarizzazione. Per provare la titolarità del singolo credito può bastare l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, se l'indicazione per categorie consente di ricondurvi il rapporto senza incertezze (Cass. n. 33966/2025).

Se contesto la cessione del credito, è sufficiente dire che manca la prova?

No. Per effetto del principio di non contestazione, non basta una generica deduzione di "difetto di prova": occorre una contestazione specifica che spieghi perché, alla luce delle categorie di crediti pubblicate nell'avviso, quel determinato credito non rientrerebbe nella cessione.

Il fatto che chi riscuote il credito non sia iscritto all'albo degli intermediari finanziari rende nulla la pretesa?

No. In adesione a Cass. n. 7243/2024, l'omessa iscrizione del servicer all'albo ex art. 106 TUB non incide sul piano civilistico: non travolge il mandato, la cessione né gli atti processuali. Si tratta di una violazione che resta confinata al rapporto tra l'operatore e la Banca d'Italia, con le relative sanzioni amministrative.

Perché il decreto ingiuntivo è stato revocato nonostante la cessione fosse valida?

Perché una pretesa fondata su una lettera di fideiussione prodotta solo in copia e disconosciuta ai sensi dell'art. 2719 c.c., quanto a conformità all'originale e alla firma del garante, resta priva di prova quando chi la vanta non produce l'originale né chiede la verificazione: il documento diventa inutilizzabile e l'ingiunzione va revocata.

Cosa deve fare chi produce in giudizio la copia di un documento disconosciuto?

Chi intende avvalersi di una scrittura privata prodotta in copia e disconosciuta deve produrre l'originale e chiedere la verificazione, tipicamente mediante consulenza grafologica. In mancanza di originale e di istanza di verificazione, la partita probatoria si chiude a suo sfavore.

Documento allegato

Estratto sentenza

È disponibile in formato PDF l'estratto della sentenza, con l'intestazione e il P.Q.M. I dati identificativi delle parti, dei terzi e dei magistrati sono stati oscurati a tutela della riservatezza.

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