In sintesi
Il docente precario ha diritto alla Carta del Docente (€ 500 annui, L. 107/2015) al pari del collega di ruolo, per il principio europeo di parità di trattamento. Il Tribunale di Vercelli ha condannato il Ministero a riconoscere il beneficio per sei anni scolastici a un docente assistito dallo Studio.
Il docente precario, in forza dei principi di parità di trattamento sanciti dal diritto dell'Unione europea, ha diritto al beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione (€ 500 annui ex L. 107/2015) al pari del docente di ruolo. Il Tribunale di Vercelli ha condannato il Ministero a riconoscere il beneficio per sei anni scolastici di servizio prestato.
Il caso
Lo Studio Legale Iodice ha assistito un docente che, nel corso di sei anni scolastici consecutivi (dal 2017/2018 al 2022/2023), aveva prestato servizio in qualità di docente con incarichi di supplenza, senza tuttavia ricevere l'assegnazione della Carta elettronica del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015. Il beneficio era riservato dal Ministero dell'Istruzione ai soli docenti di ruolo, con esclusione del personale precario.
Il principio affermato
Il Tribunale di Vercelli, accogliendo il ricorso, ha confermato l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza nazionale ed europea:
- Parità di trattamento: la clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla Direttiva 1999/70/CE) impone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, salvo ragioni oggettive.
- Funzione del beneficio: la Carta del Docente è uno strumento dedicato all'aggiornamento e alla formazione professionale del personale docente. La funzione di formazione/aggiornamento è identica per i docenti di ruolo e per quelli precari che svolgano effettivamente attività di insegnamento.
- Assenza di ragioni oggettive: l'esclusione del personale precario dal beneficio non trova giustificazione in ragioni oggettive di sorta. Si traduce in una mera discriminazione vietata dal diritto UE, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia (sent. 18 maggio 2022, C-450/21).
- Tutela in via giudiziale: spetta al giudice nazionale disapplicare la normativa interna confliggente con il diritto UE e riconoscere il beneficio anche al precario, per ciascun anno scolastico di servizio prestato.
L'esito
Il Tribunale ha accertato il diritto del ricorrente al beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la Carta elettronica, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, condannando il Ministero a provvedere in tal senso, oltre alla rifusione delle spese di giudizio con distrazione ai difensori antistatari.
Considerazioni pratiche
La sentenza si inserisce in un orientamento ormai pacifico, ma la sua importanza pratica resta elevata: migliaia di docenti precari hanno svolto servizio per anni senza ricevere il beneficio, e l'azione giudiziale è lo strumento idoneo per ottenere il riconoscimento retroattivo. Il valore complessivo della pretesa varia in funzione del numero di anni di servizio, mentre il termine di prescrizione decennale consente l'azione anche per annualità relativamente lontane.
Per impostare il ricorso lo Studio richiede al docente i contratti di supplenza e i prospetti retributivi degli anni di interesse. Il beneficio può essere richiesto sia in forma di assegnazione della Carta che (quando ciò non sia più materialmente possibile) come somma equivalente da utilizzare per finalità formative.
Domande frequenti
Il Ministero può giustificare l'esclusione dei precari?
No. In assenza di ragioni oggettive, l'esclusione si traduce in una discriminazione vietata dal diritto UE (Corte di Giustizia UE, sent. 18 maggio 2022, C-450/21).
Per quanti anni indietro si può chiedere il beneficio?
Il termine di prescrizione decennale consente l'azione anche per annualità relativamente lontane; il valore complessivo cresce con il numero di anni di servizio.
Insegno in provincia di Vercelli: in quale tribunale si fa il ricorso per la Carta del Docente?
Nel tribunale competente per la sede di servizio, davanti al Giudice del Lavoro. Per chi insegna in provincia di Vercelli è quindi il Tribunale di Vercelli, che ha deciso il caso qui commentato.
Quanto costa fare ricorso per la Carta del Docente?
Lo Studio non chiede alcun acconto e, in caso di esito favorevole, il proprio compenso è posto a carico dell'Amministrazione. L'unica spesa è il contributo unificato dovuto allo Stato, e se il reddito familiare non supera € 40.978,92 non è dovuto neppure quello.
Quali documenti servono per avviare il ricorso?
Bastano i contratti di supplenza e le buste paga degli anni interessati. Da quei documenti lo Studio ricostruisce le annualità utili e predispone il conteggio.
Documento allegato
Estratto sentenza
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