In sintesi

Il diniego della Carta del Docente al precario non è un semplice inadempimento ma una discriminazione indennizzabile, anche per le annualità pregresse. Il Tribunale di Siena l'ha riconosciuto a una docente assistita dallo Studio per quattro anni scolastici di supplenza (2017/2018-2020/2021).

Il diniego della Carta del Docente al personale precario costituisce un trattamento discriminatorio sostanzialmente indennizzabile, anche per le annualità pregresse, in quanto l'Amministrazione non ha realizzato un mero inadempimento dell'obbligo di assegnazione ma ha negato in radice il diritto al beneficio formativo. Lo afferma il Tribunale di Siena in una sentenza dalla motivazione articolata e severa nei confronti del Ministero.

Importo recuperato € 2.000,00 € 500,00 per ciascuno dei quattro anni scolastici
Periodo riconosciuto 4 anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021

Il caso

Lo Studio Legale Iodice ha assistito una docente che, nel corso di quattro anni scolastici consecutivi (dal 2017/2018 al 2020/2021), aveva prestato servizio in qualità di docente con incarichi di supplenza. Per tutti questi anni il Ministero le aveva negato la Carta elettronica del docente, sul presupposto — discriminatorio rispetto al personale di ruolo — della natura precaria del rapporto.

Il principio affermato

Il Tribunale di Siena, accogliendo il ricorso con motivazione articolata, ha respinto in particolare l'orientamento — pur seguito in alcuni precedenti di merito — secondo cui «la pregressa perdita del diritto non possa essere utilmente invocata a fini risarcitori, in quanto non imputabile ad un inadempimento dell'Amministrazione»:

  • Diniego attivo, non mero inadempimento: l'Amministrazione non ha realizzato un semplice inadempimento dell'obbligo di assegnazione della Carta, ma, secondo il Tribunale, «più che attuare un inadempimento ha impedito e negato in radice qualsiasi diritto». Si tratta di una condotta attiva di esclusione dei precari dal beneficio formativo.
  • Discriminazione contraria al diritto UE: l'esclusione costituisce violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (Direttiva 1999/70/CE), per come ripetutamente affermato dalla Corte di Giustizia (in particolare, Corte di Giustizia UE, sent. 18 maggio 2022, C-450/21).
  • Indennizzabilità retroattiva: la pregressa perdita del beneficio è indennizzabile mediante riconoscimento dell'equivalente monetario (€ 500 annui per ogni anno scolastico di servizio prestato), in funzione di ripristino della parità di trattamento.
  • Funzione del beneficio: la Carta del Docente è destinata all'aggiornamento e alla formazione del personale, finalità identicamente perseguibili dai docenti precari che effettivamente svolgono l'attività di insegnamento.

L'esito

Il Tribunale ha accertato il diritto della ricorrente all'assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021 e ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla corresponsione di € 500,00 per ciascuna annualità, oltre interessi legali, e alla rifusione delle spese di giudizio con distrazione ai procuratori antistatari.

Considerazioni pratiche

La pronuncia è significativa per il taglio critico della motivazione e per la natura indennitaria/risarcitoria del beneficio riconosciuto. Per le annualità in cui non è materialmente più possibile fruire della Carta nella sua forma originaria, la sentenza chiarisce che il diritto si converte in somma equivalente, da utilizzare comunque per le finalità formative previste dalla legge.

Il termine di prescrizione decennale ordinaria consente di azionare il diritto per molteplici annualità pregresse. Lo Studio elabora ricorsi cumulativi per più anni scolastici, evitando la frammentazione e i costi di plurime azioni separate.

Domande frequenti

Perché il diniego della Carta è stato qualificato come discriminazione indennizzabile?

Perché il Ministero non realizza un semplice inadempimento, ma nega in radice il diritto al beneficio formativo. Questa condotta attiva di esclusione è indennizzabile anche per le annualità pregresse.

Cosa accade se non è più possibile usare la Carta nella sua forma originaria?

Il diritto si converte in somma equivalente, da utilizzare comunque per le finalità formative previste dalla legge. È la natura indennitaria e risarcitoria del beneficio.

Entro quando si può agire per gli anni passati?

Il termine di prescrizione decennale ordinaria consente di azionare il diritto per molteplici annualità pregresse.

Insegno in provincia di Siena: a quale giudice ci si rivolge per la Carta del Docente?

Al Giudice del Lavoro del tribunale nel cui circondario si trova la sede di servizio. Per chi insegna in provincia di Siena è il Tribunale di Siena, autore della decisione qui commentata.

Lo Studio segue i ricorsi anche in Toscana?

Sì. Il diritto vale in tutta Italia e lo Studio cura il contenzioso del personale scolastico su tutto il territorio nazionale, davanti al tribunale competente per la sede di servizio.

Documento allegato

Estratto sentenza

È disponibile in formato PDF l'estratto della sentenza. I dati identificativi delle parti sono stati oscurati a tutela della riservatezza.

Leggi la sentenza

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