In sintesi

In sede di separazione il giudice può assegnare al genitore affidatario anche soltanto una parte dell'immobile già adibito a casa familiare, quando ciò favorisce la condivisione della genitorialità e conserva l'habitat domestico dei figli. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sent. n. 11783/2016). Il criterio guida è unico: l'interesse dei figli a restare nel centro dei loro affetti e delle loro abitudini.

In sede di separazione il giudice può assegnare al genitore affidatario anche soltanto una parte dell'immobile precedentemente adibito a casa familiare, ove tale soluzione agevoli la condivisione della genitorialità e la conservazione dell'habitat domestico dei figli.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione VI, con la sentenza 8 giugno 2016 n. 11783, conformemente al criterio già in precedenza individuato in materia di assegnazione della casa familiare.

Quest'ultimo criterio, ha chiarito la Suprema Corte, è costituito esclusivamente dall'interesse dei figli a permanere nell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini nel quale hanno vissuto prima della separazione dei genitori.

In ragione di tanto il giudice, accertata l'assenza di conflittualità nel rapporto tra i coniugi, può limitare l'assegnazione della casa familiare ad una porzione dell'immobile precedentemente adibito a casa familiare, ove tale soluzione agevoli in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell'habitat domestico dei figli minori.

Domande frequenti

Il giudice può assegnare solo una parte della casa familiare?

Sì. La Corte di Cassazione (sent. n. 11783/2016) ha stabilito che, in sede di separazione, il giudice può assegnare al genitore affidatario anche soltanto una porzione dell'immobile adibito a casa familiare.

Qual è il criterio con cui si decide l'assegnazione?

Un criterio unico: l'interesse dei figli a permanere nell'habitat domestico, cioè il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui hanno vissuto prima della separazione.

Quando è possibile l'assegnazione parziale?

Quando il giudice accerta l'assenza di conflittualità tra i coniugi e la soluzione agevola in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell'habitat domestico dei figli minori.

L'assegnazione dipende da chi è proprietario dell'immobile?

No. L'assegnazione della casa familiare risponde all'interesse dei figli, non alla titolarità del bene: è una tutela dell'ambiente di vita dei minori, distinta dai rapporti di proprietà.

Che cosa si intende per habitat domestico dei figli?

È il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui i figli hanno vissuto prima della separazione. Conservare quell'ambiente è la ragione stessa dell'assegnazione della casa familiare, ed è il motivo per cui il criterio decisivo resta l'interesse dei figli e non la titolarità del bene.